Art. 3.
(Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55).

      1. All'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Non possono essere candidati alle elezioni regionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali»;

          b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: « 241 (attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato), 270 (associazioni sovversive), 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), 270-ter (assistenza agli associati), 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione), 283 (attentato contro la costituzione dello Stato), 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato),»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

          «3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

              a) del consiglio regionale;

              b) della giunta regionale, del suo presidente o di assessori regionali»;

          d) i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater sono abrogati;

          e) al comma 4-sexies, le parole: «dai commi precedenti» sono sostituite dalle

 

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seguenti: «dal comma 1, lettere c), d) e f), e dai commi 1-bis, 3 e 4».